Coinvolgente, interessante e molto apprezzato l’incontro sulla mediazione e conciliazione tenuto nel pomeriggio del 10/02/16 presso le scuole medie Verdi di Verona, l’Associazione Prospettiva Famiglia ha affrontato con gli avvocati Guido Trabucchi, avvocato, mediatore e formatore in mediazione del Foro di Verona, e l’Avv. Emanuele Caobelli Avvocato – Presidente della Lega consumatori Verona il tema della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PER I CONSUMATORI NEL SETTORE BANCARIO.
All’intervento erano presenti anche la Dott.ssa Erica Zanca Presidente regionale della lega consumatori e la Dott.ssa Daniela Mazzotta responsabile dello Sportello di Conciliazione della CCIAA di Verona.
L’Avv. Trabucchi ha brevemente spiegato ai presenti l’Istituto della mediazione chiarendo loro che la mediazione è un Istituto nuovo e diverso dal Giudizio ma già fortemente conosciuto all’estero in cui le parti personalmente ma, assistite da un legale, si incontrano presso un Organismo di mediazione (pubblico o privato) per affrontare i loro problemi con l’aiuto di un mediatore preparato nelle questioni giuridiche.
Il Relatore a riguardo ha evidenziato che il mediatore spesso è un avvocato o un professionista che ha anche una preparazione specifica nelle tecniche di comunicazione e psicologia utili ad affrontare i molteplici e spinosi problemi che si presentano nelle relazioni umane e ha aggiunto che le materie per cui, prima di andare in giudizio, è obbligatorio esperire preliminarmente un tentativo di mediazione sono le seguenti:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- Affitto di Aziende
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari
L’Avv. Trabucchi ha quindi dichiarato che l’obbligatorietà dell’esperimento di mediazione è prevista fino al 2017 anche se probabilmente, vista la riduzione del contenzioso nelle vertenze in cui è obbligatorio l’esperimento della mediazione prima del giudizio, il periodo di sperimentazione potrebbe essere rinnovato, ed ha aggiunto che, oltre alle materie in cui la mediazione è obbligatoria, questa procedura può essere attivata anche in corso di causa grazie al suggerimento del Giudice, mediazione demandata o delegata, in maniera convenzionale, se prevista da un contratto, e tutte le volte che si vuole in maniera volontaria.
Chiarite le materie per cui è prevista la mediazione e le modalità di attivazione dello strumento, il relatore ha specificato le caratteristiche della mediazione soffermandosi sulla riservatezza di ciò che viene discusso, sulla possibilità per le parti di affrontare un discorso globale anziché specifico del problema, sulla ricchezza che può dare un confronto personale tra le parti e sulla convenienza sia in termini di tempo che di costi della scelta di avvalersi di questo Istituto anziché di andare sempre in Tribunale.
Infine ha sottolineato il vantaggio di avere una decisione condivisa dalle parti che hanno discusso le loro posizioni e valutato i loro interessi anziché di avere una sentenza decisa da un giudice che deve valutare la situazione in maniera parziale, su prove e solo secondo diritto perché, col dialogo e confronto personale, le parti possono approfondire i motivi del problema dei loro rapporti perché il mediatore le può aiutare ad aprire il vaso di pandora che contiene la galassia intima delle relazioni e dei rapporti umani senza rischiare che si sentano giudicate da nessuno perché il mediatore serve solo per favorire, nella riservatezza, il loro dialogo.
I relatori hanno poi specificato che l’Istituto è stragiudiziale ed estraneo al giudizio anche se spesso è prodromico allo stesso al punto che viene posto all’interno della famiglia delle ADR acronimo inglese per definire le procedure alternative al giudizio (alternative dispute resolution) ma, sul punto, hanno chiarito che benchè la mediazione sia una procedura unitaria essa è divisa in due fasi, una di presentazione del mediatore e dell’Istituto alle parti e una eventuale e successiva che si attiva solo se le parti accettano di entrare in mediazione
Se le parti non volessero entrare in mediazione o non vi fossero i presupposti per il dialogo, il mediatore può quindi dichiarare la mediazione chiusa con esito negativo, viceversa se le parti accettano di entrare in mediazione esse hanno l’opportunità di affrontare con un esperto, terzo ed imparziale, i loro problemi e, in caso di mancato intendimento ulteriori, sono libere di abbandonare le trattative senza subire conseguenze perché il verbale ripoterà solo che la mediazione non è riuscita.
Il Dlgs 28/10 e la normativa sulla mediazione prevedono infatti che quanto è stato detto in mediazione è riservato e nulla, salvo quello che è stato autorizzato ad essere esternato, potrà essere detto a terzi.
Se la mediazione invece dovesse proseguire e si entrasse nella seconda fase le parti, sempre libere di abbandonare le trattative, possono giungere ad un accordo che, oltre ad essere Titolo esecutivo al pari della sentenza è, rispetto a quest’ultima, non impugnabile e fiscalmente vantaggioso perchè non prevede la tassazione dell’imposta di registro, i bolli e marchi dovuti per legge e prevede delle detrazioni fiscali, ma soprattutto è deciso in maniera, competente, veloce e riservata dalle parti che aiutate dal mediatore e dai loro legali trasfonderanno nello stesso le proprie esigenze risolvendo, in poco tempo, le loro divergenze.
Divergenze perché spesso entrambe le parti hanno ragione a loro modo di vedere, ma non parlandosi e presupponendo di sapere non hanno il quadro pieno della situazione che può emergere solo col confronto sincero e pacato del dialogo che aiutato da un mediatore terzo, imparziale e non giudicante e da degli avvocati che nella tutela del loro cliente diventano collaborativi col mediatore per la risoluzione dei problemi delle persone.
Saranno solo obbligate al pagamento dell’indennità di mediazione parametrata ai valori della controversia che è aumentabile a seconda delle questioni trattate e all’assistenza dei professionisti chiamati a seguirli.
Ed ecco il materiale per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento:
PRESENTAZIONE RELAZIONE SU LA MEDIAZIONE
Mediazione civile al 30 settembre 2015
Il Responsabile del progetto:
Prof. Andrea Salandra