RIFLESSIONE SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE
UNA SERATA INFORMATIVA IMPORTANTE CON UNA RIFLESSIONE sulla RIFORMA COSTITUZIONALE grazie al PROF. STEFANO CATALANO.
Un professore giovane e bravo nel riportare sul pratico una tematica piuttosto complessa; riprendere le norme della proposta di modifica costituzionale e ragionarci sopra con le implicazioni possibili sul piano pratico, rendendo il tutto digeribile ad un pubblico non sempre competente, non è facile.
Sostanzialmente, il Docente universitario ha sottolineato come vi sia la possibilità di passare da un bicameralismo puro ad un sistema sostanzialmente monocamerale, dal momento che gli argomenti sui quali il Senato potrebbe avocare la necessità di una sua espressione di voto sono solo quelli di tipo costituzionale e quelli inerenti gli organi territoriali.
In ogni caso, anche quando rimanesse il voto di entrambe le camere, i tempi sono stati molto accorciati proprio per snellire la discussione della legge.
In particolare l’articolo 70 passa da un “le Camere esercitano la funzione legislativa collettivamente” (due righe) ad un articolo di almeno due pagine; la questione si complica un po’, però molto dipenderà da COME il Senato interpreterà la norma e quanto chiederà di intervenire ancora nella discussione del disegno di legge.
Circa i decreti prioritari, si tratta di una formula volta a far sì che vengano messi in testa all’ordine del giorno della Camera quei decreti che il Governo ritiene fondanti per la sua azione. Anche qui è chiaro che se il Governo li pone TUTTI prioritari, si finisce per ingolfare la Camera.
Si è tolta l’arma del Decreto Legge che era una forma TRANSITORIA con cui il Governo si sostituiva al Parlamento (se il Decreto Legge non viene convertito in legge nei 60 gg., decade) in quanto molti Governi ormai lo utilizzavano in modo distorto, riproponendolo ogni 60 gg. anche per 12-13 volte, cosicché alla fine una norma transitoria restava in vigore anche 2 o 3 anni …
Dove invece si afferma in modo netto il monocameralismo è nella fiducia al Governo, che verrà data sempre e solo dalla Camera; per quanto riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica, si passa da votazioni a camere riunite, a votazioni separate fra le due camere.
Circa la composizione del Senato, questo sarà formato da 100 membri, di cui:
1. 5 o poco più saranno gli ex Presdienti della Repubblica e coloro che si sono distinti nel campo economico, sociale, culturale, … , ossia quelli che oggi sono i Senatori a vita; nella nuova versione lo saranno, ma non più a vita, bensì per un max di 7 anni;
2. 21 Sindaci (uno per ogni Regione più le provincie di TN e BZ); basta che sia di un comune della regione, non necessariamente del capoluogo di regione (per fare un es. potrebbe essere il Sindaco di S.Anna d’Alfaedo);
3. 74 membri dei Consigli Regionali (come sopra).
C’è il pericolo che qualche Sindaco non faccia più il sindaco, così come c’è il pericolo di infiltrazioni che dalla periferia si inseriscono in un organo centrale dello Stato; in realtà, il cittadino perde in sovranità popolare (Senato non più ad elezione diretta), ma è anche corrispondentemente ridotta la competenza del Senato stesso.
Nomina dei membri del CSM, anche qui c’è qualche piccola variazione in merito ai criteri di selezione dei componenti dell’organo.
Il prof. Catalano ha all’inizio esposto i motivi per i quali siamo in un sistema bicamerale (timore della Costituente di perdere le elezioni alla Camera e speranza di rifarsi al Senato …) ed ha anche sottolineato come nella stragrande maggioranza delle legislature che si sono succedute, la composizione delle due camere era sostanzialmente una fotocopia, quindi il passaggio del disegno di legge dall’una all’altra camera non ha mai determinato sostanziali stravolgimenti al testo.
Il Presidente
Dott.Paolo Stefano